Speciale Brevetti
Conferenza Diplomatica dell'Ufficio Brevetti Europeo
 
Circa la Revisione della Convenzione Europea sui Brevetti del 1973 (EPC)
Appunti redatti da Bernard Lang il 17 novembre 2000.
sulla conferenza diplomatica di Monaco di Novembre 2000
Testo originale: http://pauillac.inria.fr/~lang/patents/diplo.html
Traduzione: LOA hacklab MI

 

Questa revisione della Convenzione Europea sui Brevetti (EPC) del 1973 e' stata redatta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO-AC), in seguto alle ultime decisioni prese il 7 settembre 2000

Su queste basi la Conferenza Diplomatica verra' svolta tra il 20 e il 29 novembre a Monaco, secondo le linee organizzative contenute in un documento di informazione generale.

E' importante sapere che l'EPO non e' governato dalla COmunita' Europea, ed ha anche una differente composizione in termini di membri, pur essendo alcuni Stati membri di entrambe le istituzioni. 15 dei 20 Stati che hanno sottoscritto l'EPC (e che saranno rappresentati alla COnferenza di Monaco) sono infatti Stati Membri dell'Unuione Europea.
Quindi ci sono gli estremi per un potenziale conflitto di sovranita' tra EPO e Unione Europea (EU).

La lista dei membri della Conferenza Governativa dell'EPO 2000 che voteranno la "Proposta di base" per cambiare la COnvenzione Europea sui Brevetti:

AT      Austria
BE      Belgio
CH      Svizzera
CY      Cipro
DE      Germania
DK      Danimarca
ES      Spagna
FI      Finlandia
FR      Francia
GB      Gran Bretagna
GR      Grecia
IE      Irlanda
IT      Italia
LI      Liechtenstein
LU      Lussemburgo
MC      Monaco
NL      Paesi Bassi
PT      Portogallo
SE      Svezia
TR	Turchia (che entrera' nell'EPC il 20 novembre 2000)
Le questioni che si stanno dibattendo e che saranno oggetto di questo documento riguardano cambiamenti ai seguenti articoli della EPC:
  • Articolo 52.2, al fine di consentire la brevettazione del software (cfr. Atto di Revisione Bozza DRA-17, pag. 9 e 10), e di conseguenza di tutti i processi intelletivi (metodi d'affari, tecniche dif ormazione, tecniche di management, ecc. )
  • Articolo 33.1 come di seguito (solo un estratto): Il Consiglio Amministrativo dovra' essere reso competente per emendare i seguenti provvedimenti: (a) ... (b) Dalla parte II alla Parte VIII e Parte X di questa Convenzione, per portarli in linea con un trattato internazionale o con la legislazione europea relativamente ai brevetti; [...] (cfr. Atto di Revisione Bozza DRA-10, pag. 6)
    E' da notare che l'articolo 333.1 dell'EPC consentirebbe al COnsiglio Amministrativo dell'EPO di rendere operativi di propria iniziativa i cambiamenti proposti per l'articolo 52.2 (che e' incluso nella Parte II della Convenzione), sostenendo che cio' e' necessario per uniformarsi a trattati internazionali esistenti, attraverso un'interpretazione estesa e non-consensuale di tali trattati. Date le esperienze passate di interpretazione estensiva di leggi e trattati da parte dell'EPO, e vista la propensione dell'EPO a piegare le regole gia' fissate, e' un atteggiamento che non stupisce da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo.
    L'EPO ha gia' dimostrato chiare lacune nel controllo democratico. L'adozione delle modifiche proposte all'Art. 33.1 potrebbero solo peggiorare la situazione
Circa l'Art. 52.2

Circa l'inclusione di una modifica dell'Art. 52.2 per consentire la brevettabilita' del software e di conseguenza di tutti i metodi intellettuali, inclusi per esempio i metodi di commercializzazione, si e' gia' avuta una votazione da parte degli (allora) 19 membri del Consiglio d'Amministrazione (EPO-AC) durante un incontro il 7 settembre 2000.
I risultati della votazione dovrebbero essere stati i seguenti (informazioni certe sembrano essere parecchio difficile da ottenere):
pro	   10 voti      AT,BE,CY,CH,GR,IR,IT,LI,MC,NL
contro      8 voti       DK,DE,ES,FR,LU,PT,SE,UK
astenuti    1            FI
Bisogna notare che:
  • questa stretta maggioranza e' stata ottenuta senza informare i vari Stati delle questioni sociali ed economiche legate alla problematica in esame (probabilemtne perche' l'EPO non si e' mai preoccupato di informarsi sulel stesse questioni). Diversi Stati che hanno votato a favore della brevettabilita' del software potrebbero aver cambiato idea dopo essere stati informati dalle organizzazioni rappresentative dei soggetti coinvolti nella problematica in esame.
  • se ristretta ai paesi membri dell'EU, questa maggioranza 10 contro 8 diventa una minoranza 6 contro 8. L'EU quindi potrebbe molto probabilmente assumere una posizione opposta a quella dell'EPO, portando ad un conflitto di sovranita'. Interrogato sulla questione ad una riunione sul tema, un membro del Direttorato Generale per il Mercato Interno ha affermato che l'Unione Europea e i suoi tribunali potrebbero decidere di non considerare validi i brevetti concessi dall'EPO.
  • Gli Stati contrari seppur in minoranza numerica costituiscono una larga maggioranza in termini di popolazione.
Diversi Stati concordano che, data la situazione, sarebbe piu' saggio aspettare di conoscere la posizione dell'Unione Europea sulla questione prima di deliberare qualisasi cosa a livello di EPO. Notando la mancanza di consenso in Europa sul tema, sia tra la popolazione che tra gli agenti economici, il Direttorato Generale per il Mercato Interno dell'EU ha lanciato una consultazione, e un voto prematuro sulla questione da parte di Stati membri potrebbe essere un atto di sfida nei confronti dell'Unione Europea, e potrebbe creare una situazione particolarmente confusa.

Cosa si puo' fare: le procedure degli Incontri Diplomatici

Le modifiche all'EPC sono proposte come un singolo pacchetto l'Atto di Revisione Bozza (DRA) delle molte modifiche tra le quali quelle sull'Art. 42.2 e 33.1 (cfr. con i riferimenti di cui poco sopra), preparate dall'EPO. Una versione commentata e' disponibile sotto forma della Proposta di Base MR/2/00 : cfr. pag. 27 e seguenti per l'Art. 33.1, e la pag. 43 e seguenti per l'Art. 52.2.

Il pacchetto cosi' proposto deve essere approvato da una maggioranza di almeno il 75% dei membri dell'EPC (cioe' almeno 15 membri) per poter essere applicato (Regole di Procedura DRP 32(1)) e quindi modificare il testo della Convenzione Europea sui Brevetti (EPC). Siccome il progetto contiene molte migliorie necessarie dell'EPC, molti Stati saranno riluttanti al rifiuto del pacchetto.

Comunque le modifiche dell'Art. 52.2 e dell'Art. 33.1 dell'EPC sono abbastanza indipendenti e non dovrebbero essere allegate al resto della proposta come una decisione tutto o niente.

L'incontro seguira' le regole di procedura che sono state definite dall'EPO-AC nella Bozza di Regolamento delle Procedure (DRP). Questo documento afferma nell'articolo DRP 32(2) che il pacchetto DRA puo' essere emendato, ma che un emendamento richiede una maggioranza di 2/3. Dato che le modifiche agli Art. 52.2. e 33.1 sono gia' comprese nel pacchetto, 14 Stati dovrebbero richiedere la rimozione di queste modifiche per mantenere lo status quo, in contrasto con la necessita' di una maggioranza di 15 Stati per accettarle.

NB: mentre questa regola dei 2/3 potrebbe essere considerata un metodo appropiato per gestire un insieme complesso di modifiche interrelate, in modo da evitare infinite discussioni, l'utilizzo di questa regola per legare ad un pacchetto questioni completamente indipendenti puo' essere tranquillamente considerata una frode aid anni del processo di voto della Convenzione stessa, soprattutto considerata la scarsa trasperenza del lavoro preparatorio alla decisione.

Quella che segue e' una possibile via di uscita dal vicolo cieco organizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'EPO:

Ci sono due principali vie di uscita:

  1. Quella piu' DIFFICILE (min 6 Stati)
    MInacciare di rifiutare l'intero pacchetto DRA, e quindi bloccare qualsiasi emendamento della Convenzione (trasformando l'intero incontro in un fallimento), se un numero sufficiente di Stati non accetta di votare per la rimozione delle modifiche agli Artt. 52.2 e 33.1, raggiungendo cosi' la maggioranza di 2/3. Questo puo' essere fatto se almeno 6 Stati concordano su questa strategia.

  2. Quella piu' FACILE (min 11 Stati, e cioe' la maggioranza semplice)
    da mettere in atto nelle fasi precoci dell'incontro, durante il secondo punto all'ordine del giorno del programma (Considerazione e Sottoscrizione delle Regole di Procedura)
    sfruttare gli articoli DRP 32(3) e DRP 38 della Bozza delle Regole di Procedura (DRP) che affermano nel loro complesso che le regole di procedura possono essere modificate a maggioranza semplice, e cioe' da almeno 11 Stati (non si capisce cosa accada se sono 10 contro 10...) o meno se qualche Stato membro si astiene:
    sfruttando questi due articoli, DRP 32(3) e DRP 38, una votazione puo' cambiare la regola DRP 32(2) in modo che la maggioranza di 2/3 necessaria ad apportare modifiche al complesso dell' Atto di Revisone (DRA) diventi una maggioranza semplice.
    Piu' tardi poi, durante la discussione del DRA, sfruttare poi questa maggioranza semplice per rimuovere i cambiamenti degli Artt. 52.2 e 33.1 dal DRA.
I membri della conferenza diplomatica saranno probabilmente restii a sfruttare amnche la via di uscita piu' soft, dato che potrebbe riaprire parecchie discussioni temporaneamente sepolte. In ogni caso potrebbero decidere di richiedere questa modifica delle procedure solo per quello che riguarda gli Artt. 52.2 e 33.1, dato che questi sono indipendenti dagli altri articoli.

E' da notare che anche la via d'uscita piu' difficile e' sfruttabile se quella piu' facile non funziona o non e' sufficiente.

E' un peccato che sia necessario risolversi a tali metodi, ma la responsabilita' di tutto questo ricade esclusivamente sulle spalle (di almeno alcuni membri) del EPO-AC che, per motivi noti solo a loro, stanno cercando di forzare alcune questioni senza alcun rispetto per le regole della democrazia, e senza minimamente valutare l'impatto (ovviamente significativo) delle loro decisioni e senza adeguatamente informare la societa' civile e i suoi rappresentanti politici come avrebbero dovuto fare.

Note

Non e' molto chiaro se tutti gli Stati siano consapevoli di cosa si nasconde dietro la modifica dell'Art. 33.1. SI dovrebbe fare molto piu' lavoro a livello di lobbying e di informazione su questo tema nei paesi interessati.

Inoltre si dovrebbe spiegare meglio la situazione procedurale, in modo da poter dare istruzioni chiare ai rappresentanti di ogni Paese. Alcuni di loro si sono dimostrati parecchio pedissequi se confrontati con l'eventualita' di dover sostenere scelte e decisioni politiche che non sono gradite alle comunita' di professionisti dell'Internet Patentability.

Questo documento si e' concentrato solo sulle modifiche degli Artt. 52.2 e 33.1 dell'EPC contenute nel pacchetto DRA. Non vi e' nessun sostegno implicito a tutto il resto del pacchetto di modifiche della Convenzione, o una qualsiasi affermazione circa una condivisione di una qualsiasi altra parte del DRA. Semplicemente non abbiamo avuto tempo di analizzare il documento ulteriormente, Per quello che ne sappiamo tutto ilr esto del DRA potrebbe essere pieno di trabocchetti.

Riferimenti

Terminologia

   EPO         European Patent Office (Ufficio Brevetti Europeo)
   EPO-AC      EPO  Administrative Council (Consiglio d'Ammininistrazione dell'EPO)
   DRP         Draft
Rules of Procedure (Bozza delle Regole di Procedura)
		per la Conferenza Diplomatica
   EPC         European
Patent convention (Convenzione Europea sui Brevetti)
		(l'argomento della conferenza), cioe' il testo che governa l'EPO
   DRA         Draft
Revison Act (Bozza dell'Atto di Revisione)
		la revisione che si sta proponendo all'EPO e che dovra' essere accettata 
		con o senza emendamenti all'EPC.
   EU          Comunita' Europea
Back

TOP

home | news | chi siamo | iniziative | progetti | loackers | search | links